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Tribunali e geotermia. Dopo Grosseto, Siena: ancora condannata l’Enel

boia-trivellaSeconda condanna in un mese per l’Enel: le centrali inquinano e si può gridarlo forte!

 

 

 

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25 luglio 2016, inaugurazione in “pompetta magna” di Bagnore 4

Nonostante gli sforzi “greenwashing” dell’Enel e dei sindaci “geotermici” con le sponsorizzazioni di ogni sagra, inaugurazioni di centrali in “pompetta magna”ed, ultima, la precettazione delle scolaresche per la “gita scolastica” del 5 novembre alle centrali di Bagnore -che evoca, sinistramente, il “sabato fascista”- , dal Tribunale di Siena arriva la seconda condanna in un mese per la geotermia in Amiata.

5 novembre 2016, "gita scolastica" a Bagnore (ph.amiatanews.it)

5 novembre 2016, “gita scolastica” a Bagnore 4 (ph.amiatanews.it)

Dopo il pronunciamento del Tribunale di Grosseto del 13 ottobre u.s. che respingeva la denuncia dell’Enel contro chi sosteneva “che le centrali geotermiche fossero fonte d’inquinamento e determinassero la presenza di arsenico nell’acqua potabile e che lo sviluppo geotermico da lei promosso fosse causa di morte, degrado ambientale e sottosviluppo” e, in più, condannava l’Enel alle spese, il 24 ottobre u.s., con sentenza n.718, il Tribunale di Siena si pronunciava sulle denunce per risarcimento danni fatte da cittadini di Piancastagnaio per l’inquinamento e l’irrespirabilità dell’aria causato dalle quattro centrali che allora, siamo tra il 2002 e il 2007, circondavano il paese.
Il Tribunale ha accolto le ragioni dei cittadini e condannato l’Enel a risarcire i danni, pagare le spese legali e del CTU, dalla cui perizia viene accertato che l’Enel ha costantemente e continuativamente superato i limiti previsti per le emissioni di acido solfidrico, come pure aveva rilevato l’Arpat.

5 novembre 2016, enel sindaci e acquedotto del fiora alla "gita scoalstica" (ph.GrossetoNotizie.com)

5 novembre 2016 enel, sindaci e acquedotto del fiora alla “gita scolastica” (ph.GrossetoNotizie.com)

Alla faccia delle assicurazioni che continuamente Enel e sindaci geotermici continuano a propagandare!

L’accertato superamento dei limiti delle emissioni di acido solfidrico H2S (quello che provoca il “puzzo d’uova marce”) è la ragione della condanna, ma la sentenza ci dice qualcosa di più: che cioè non è necessario che le emissioni provochino un danno biologico o una patologia, come indicato dalla “…Corte di cassazione (che) ha affermato, nell’ambito della tutela del domicilio e della famiglia, che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n. 7875 del 2009; Cass. n. 26899 del 2014). A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell’art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significantemente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare…”.

E’ il caso di sottolineare che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 novembre 2009, n. 311, stabilisce che il giudice italiano deve essere considerato come il giudice comune della CEDU. Gli spetta, perciò, il compito di applicare le relative norme, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, interpretazione vincolante per il giudice interno (Cass. Sez. Unite civ. del 27 novembre 2003 n. 1338,1339,1340, 1341).
Ma non solo. Il giudice italiano è chiamato a valutare il sistema normativo italiano alla luce dei principi stabiliti dalla CEDU, nel momento operativo della sua concreta ed effettiva applicazione, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Sez. I pen., 12 maggio 1993) e non deve ignorare che le misure e le decisioni che egli adotta nell’ambito delle sue funzioni giurisdizionali possono configurare, se in quelle non abbia tenuto conto dei parametri convenzionali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, una responsabilità internazionale dello Stato, per la quale egli deve assumere una precisa responsabilità.
Tale principi, ribaditi e fatti propri dal Tribunale di Siena, aprono le porte a possibili, e probabili, nuove azioni giudiziarie, ma soprattutto vanificano gli sforzi di coloro che ancora insistono a parlare di energia pulita e rinnovabile.

 

Quello che sosteniamo da anni, cioè che si tratta di energia inquinante e speculativa, pian piano trova riscontri anche nelle aule di giustizia.

Se ne facciano una ragione: ancora di più oggi denunciamo ad alta voce i danni e i rischi di queste scellerate scelte energetiche e chiediamo la moratoria generale di tutta le geotermia toscana, esistente e di progetto.

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P.S.: Vale la pena di ricordare come già in tema di “critica alla geotermia in Amiata”, già un anno fa, il 22 luglio 2015, l’ex Assessora Bramerini si prese una bella strigliata al Tribunale di Firenze, presso il Giudice di Pace per aver querelato -a spese della Regione…- altri attivisti di Sos Geotermia per aver “offeso la sua dignità e onorabilità”; il Giudice rilevava un difetto di legittimazione alla presentazione e quindi l’invalidità della querela dell’assessore, peraltro presentata utilizzando il patrocinio dell’avvocatura regionale costituita da ben due avvocati (quando il codice di procedura ne prevede solo uno), e quindi il venir meno della condizione di procedibilità, ragion per cui ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela.
marchese-grillo-sordiMa non solo: il Pubblico Ministero, entrato direttamente nel merito della denuncia, accogliendo di fatto le tesi che la difesa aveva già esposto anche nei propri precedenti atti difensivi, ha affermato che “il fatto non costituisce reato, trattandosi di una critica, seppur accesa, non lesiva di interessi”. Ed ha aggiunto come la mail incriminata, con i suoi toni – seppur forti – rappresenti la “manifestazione di una opposta visione, critica, ma non lesiva della dignità altrui”, nemmeno di un personaggio pubblico, come l’assessore Bramerini, che per un fatto del genere ha addirittura “scomodato due avvocati della avvocatura regionale”.

Bene avrebbe fatto l’Enel e i suoi avvocati ad andarsi a cercare i precedenti, avrebbero evitato di buttare soldi di tutti noi visto che l’azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di perdere la causa ed evitato l’ennesima figura di arroganti.


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