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LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA SULLA GEOTERMIA A CASTEL GIORGIO E’ UN VERO ABBAGLIO

PERCHE’ FONDATA SU DISPOSIZIONI NORMATIVE INCONFERENTI E/O INTERPRETATE IN MODO ABERRANTE, SU UNA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DISTORTA E TRAVISATA OLTRE CHE SU MOTIVAZIONI ILLOGICHE E CONTRADDITTORIE CON UNA SCORRETTA INTERPRETAZIONE DI ISTITUTI GIURIDICI DI RANGO COSTITUZIONALE CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI, COME QUELLO DELL’INTESA. Scarica qui l’atto

 

 

Non ci è mai capitato di leggere una sentenza più bislacca di questa che annulla atti endoprocedimentali (quindi non decisivi) della Regione Umbria e obbliga il MISE, con una motivazione non prevista dalla legge, a provvedere entro 45 giorni rimettendo gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Leggi indicate in modo sbagliato o interpretate in malo modo per cercare di negare una verità che è nella legge che regola la materia, quel D.Lgs.22/2010- come modificato dal D.Lgs.28/2011- per cui per autorizzare un impianto pilota geotermico è necessaria l’intesa della Regione. E bene ha fatto il MISE nel settembre 2016 a limitarsi, dopo l’incontro con il sindaco di Castel Giorgio (capofila dei comuni contrari alla geotermia sull’Alfina), a sollecitare la Regione dell’Umbria ad emettere l’intesa negativa o positiva che fosse.

E’ proprio un abbaglio o se preferite un suo sinonimo (sbaglio, errore, fraintendimento, malinteso, fallo, svista, lapsus, confusione, equivoco, gaffe, qui pro quo, cantonata, granchio, papera) o peggio.

L’aver infatti annullato gli atti endoprocedimentali (quindi “discorsivi” con il MISE) della Regione Umbria vistosamente non risolve il problema. L’intesa è un atto “forte” amministrativo e politico in merito alla scelte strategiche della Regione, essendo l’energia una materia concorrente (art.117 Cost.). Infatti Renzi provò a fare il referendum costituzionale con lo scopo di decider tutto dal Governo, ma per fortuna sappiamo come è finito…

Ci sarebbero altre numerose “chicche”, di cui è infarcita la sentenza, su cui dilungarsi; ma non lo facciamo perché ora il problema è impedire l’obbligo imposto al MISE dalla sentenza–ancorché iniqua- di agire entro 45 giorni. Con un immediato ricorso al Consiglio di Stato da parte dei territori: il comune di Castel Giorgio, parte in causa nella sentenza, deve ricorrere contro tale bislacca, ma pericolosa, sentenza in tempo utile da stoppare con il ricorso il MISE dall’obbligo di provvedere entro 45 giorni.

Lo stesso chiediamo agli altri sindaci che hanno partecipato alla conferenza dei servizi (Orvieto, Castel Viscardo, Porano, Acquapendente, Bolsena e Montefiascone) ovvero a quelli che hanno fatto ricorso al TAR contro il decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministro dell’Ambiente Galletti (Acquapendente, Allerona, Bolsena, Montefiascone, Castel Viscardo, Orvieto e la Provincia di Viterbo), con tutte le forme di opposizione possibili.

Ci auguriamo infine che anche la Regione Umbria ed il MISE ricorrano contro questa sentenza. La prima perché è la responsabile prima di questa situazione non avendo deciso su pressione dei territori e dello stesso Consiglio Regionale (su iniziativa della Commissione Ambiente) di bocciare tale progetto (e festa finita! Cosa che potrebbe fare anche in queste ore…), il secondo per la correttezza istituzionale che lo ha sempre contraddistinto.

Rete nazionale NoGESI – No Geotermia Speculativa e Inquinante