Lo Stato contro la regione Toscana: l’impugnazione della legge regionale sulle ANI è una sonora bocciatura dell’idea di geotermia di Rossi e del PD

Ora basta centrali in Toscana. L’impugnazione del Consiglio dei Ministri della legge sulle ANI (aree non idonee alla geotermia) dà un pesante colpo di freno nei confronti della volontà fin qui manifestata dalla Regione Toscana di procedere al dissennato sviluppo dello sfruttamento geotermico, anche in aree in cui è lo Stato ad avere la competenza amministrativa.

Nei giorni scorsi abbiamo preso conoscenza – dal sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – delle motivazioni dell’impugnativa disposta dal Consiglio dei Ministri nei riguardi della Legge della Regione Toscana n. 73 del 24 Luglio 2020 per la parte riguardante le Aree Non Idonee all’insediamento di impianti per la produzione di energia geotermica.

Dalla lettura del documento, piuttosto lungo ed articolato, emerge chiaramente quanto da noi riportato in replica ad un articolo apparso su “La Nazione” del 16 Settembre 2020, in cui si sosteneva la volontà dello Stato di porre un freno a questo tipo di attività mentre la Regione, proprio attraverso i contenuti della Legge sopradetta, puntava a disporre un’ulteriore liberalizzazione degli interventi, con particolare riferimento al progetto della centrale “Le Cascinelle”, presentato da Sorgenia nel Comune di Abbadia San Salvatore.

In realtà l’intervento dello Stato sembra voler mettere un freno alla modalità assolutamente al di fuori di qualsiasi correttezza amministrativa, messa in atto dalla precedente Giunta Rossi per far passare prima della fine della fine della legislatura questo provvedimento, non si sa bene dietro a quali pressioni di carattere politico e/o economico.

Basti pensare che la parte relativa alle Aree Non Idonee alla geotermia è stata inserita come appendice ad una legge (la citata 73/2020) che tratta di “Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia”, come se fossero temi della stessa natura o assimilabili per qualche compatibilità.

Inoltre l’articolo 2, oggetto dell’impugnativa, introduce un’evidente forzatura nel procedimento fissato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 7 Luglio 2020, quando stabilisce che l’individuazione delle ANI “è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”; infatti occorre ricordare che alla data di emanazione della legge (24 Luglio 2020) il provvedimento era stato solo adottato dal Consiglio Regionale ed era in corso la presentazione delle osservazioni da parte degli Enti e dei soggetti interessati, in vista dell’approvazione definitiva: com’era possibile rendere immediatamente efficace un atto ancora in corso di definizione?

Nel merito dell’impugnativa, lo Stato riafferma quindi la propria competenza sulle aree vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42) anche sulla base delle osservazioni formulate da tutte le Soprintendenze della Toscana nella fase preparatoria della Delibera sulla Aree Non Idonee, di cui la Regione non aveva tenuto assolutamente conto, come anche rilevato nelle Osservazioni presentate dalla Rete NOGESI e dal Forum Ambientalista Toscano.

E’ da ricordare, a tale proposito, che la Regione rendeva possibile la localizzazione, all’interno di queste aree, di centrali geotermiche fino a 20 MW di potenza (come le centrali flash di ENEL o quelle binarie di Sorgenia), quando il Decreto Ministeriale 10/09/2010 che forniva le linee guida, la vietava in assoluto affermando che “l‘individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito”.

Inoltre lo Stato ribadisce le proprie prerogative nei riguardi dei “progetti pilota”, che dovrebbero essere svincolati dalla normativa riguardante le Aree Non Idonee individuate dalle Regioni, ma che a maggior ragione sono tenuti al rispetto dei criteri di localizzazione stabiliti dal D.M. 10/09/2010 in particolare per le aree vincolate sempre dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42).

Si tratta quindi, com’è facile capire, di una bocciatura su tutta la linea dell’operato della Regione Toscana su una materia tanto delicata quanto urgente: basti pensare che le indicazioni per l’individuazione delle ANI per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili risalivano al 2010 ma la Regione, pur avendo ottemperato per l’eolico, il fotovoltaico e la biomassa, aveva “tralasciato” di farlo per la geotermia, in attesa dell’approvazione del progetto di Bagnore 4, che altrimenti non avrebbe potuto avere parere favorevole sulla base di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale, dal momento che la centrale e due pozzi di estrazione sono ubicati all’interno di un Sito di Interesse Comunitario (SIC).

E’ da considerare, infine, che anche il progetto “Le Cascinelle”, ubicato all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, rischia una nuova, sonora bocciatura in quanto ricadente in un’area non idonea alla luce di quanto stabilito dal Ministero con il Decreto 10/09/2010.

Si tratta quindi di un pesante colpo di freno al dissennato sviluppo dello sfruttamento geotermico in salsa toscana, anche in aree in cui è lo Stato ad avere la competenza amministrativa.

Alla luce quindi del pesante intervento dello Stato con l’impugnativa della L.R.73/2020, riteniamo inammissibile che la regione Toscana pensi di approvare qualsiasi progetto di nuova centrale prima della individuazione corretta delle Aree Non Idonee alla geotermia che tenga conto dell’impugnativa e delle osservazioni presentate. Vigileremo, come sempre, per evitare che qualcuno tenti improvvise sortite e scorciatoie.

S.O.S. Geotermia – RETE NAZIONALE NOGESI


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